Published on Aprile 2, 2021

PACCHETTO MOBILITÀ: NUOVE DEROGHE AI LIMITI DI GUIDA PER CHI FA USO DI MEZZI DOTATI DI CRONOTACHIGRAFO

Il 21 agosto 2020 è entrato in vigore un nuovo sistema di norme europee, definito, “pacchetto mobilità”. Gli effetti si esplicheranno gradatamente nei prossimi anni; molte regole, infatti, saranno applicate a partire dal 2022, fino ad arrivare al 31 dicembre 2024, e, in alcuni casi addirittura al 2026. Dobbiamo dunque abituarci al fatto che le norme sull’autotrasporto siano in costante aggiornamento.

Una novità importante, che è già entrata in vigore, riguarda l’aggiunta di due nuove deroghe ai limiti di guida, previste dall’art. 12 del Reg. CE 561/06. Come noto, il Reg. CE 561/06 regola i limiti di guida giornaliera, settimanale e bisettimanale; impone al conducente di effettuare un’interruzione dalla guida di almeno 45 minuti, al massimo ogni 4 ore e 30 minuti di guida; impone, inoltre, precisi periodi di riposo giornaliero e settimanale. Lo stesso Regolamento, tuttavia, all’art. 12 prevede che in situazioni particolari ed impreviste, il conducente possa derogare a tali, limiti, superandoli in eccesso o in difetto, per poter giungere ad un punto di sosta appropriato. La norma è abbastanza generica e negli anni ha alimentato diverse interpretazioni.

Con l’entrata in vigore del pacchetto mobilità, l’art. 12 è stato arricchito di altre due situazioni nelle quali il conducente può superare il limite di guida giornaliero e settimanale.

1° Caso: il conducente può superare di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale. Ciò significa che da agosto 2020 il conducente che si trovi a pochi chilometri dalla sede dell’azienda o dalla propria residenza e, a causa di circostanze eccezionali, abbia terminato il monte ore di guida, potrà continuare la propria corsa, per al massimo un ora. È importante sottolineare che tale deroga vale soltanto se alla fine della corsa, si inizia il riposo settimanale (ridotto o regolare). La deroga non vale se invece si inizia il riposo giornaliero.

2° Caso: il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare. In questo caso, dunque, la deroga è addirittura di due ore, ma sarà necessario rispettare due condizioni: la prima sarà una pausa di 30 minuti ininterrotti al termine del periodo di guida giornaliero (o settimanale) a disposizione; la seconda, che al termine della corsa si inizi un periodo di riposo settimanale regolare (quindi questa deroga non vale se si deve iniziare un periodo di riposo settimanale ridotto). Naturalmente, il conducente dovrà indicare a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo, o nel registro di servizio, il motivo della deroga a dette disposizioni, al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.

Infine, va considerato che ogni estensione del periodo di guida, dovrà essere compensato da un periodo di riposo equivalente, effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

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