Published on Marzo 4, 2021

Rinnovo Carta Conducente scaduta: se richiesto prima della scadenza l’autista può condurre il mezzo per i due mesi successivi

Il 6 marzo 2021 entrerà in vigore il Regolamento (UE) n. 267/2021 in base al quale la validità delle patenti di guida, delle CQC e dei CAP scaduti o che scadranno tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 viene prorogata d’ufficio di dieci mesi. Ne parliamo in questo articolo: L’Unione Europea proroga la validità di Patenti, CQC e Cap scaduti tra il 10 settembre 2020 il 30 giugno 2021.

Lo stesso Regolamento all’art. 4 chiarisce che per le richieste di rinnovo della Carta del Conducente tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, al conducente si applica mutatis mutandis l'articolo 35, paragrafo 2, del suddetto regolamento, a condizione che il possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento”.

Nella pratica significa che: se il conducente ha chiesto il rinnovo della scheda conducente entro quindici giorni lavorativi prima della data prevista per la scadenza (come indicato dall’art. 28 del Reg. UE 165/2014) potrà condurre i mezzi dotati di cronotachigrafo digitale anche se, alla scadenza della Carta Conducente non ha ricevuto la nuova carta (questo deroga alle disposizioni generali che consentirebbero di circolare privi di scheda conducente solo in caso di smarrimento, furto, o carte difettose, ma non in caso di carta scaduta). E dovrà rispettare il contenuto dell’art. 35 del medesimo Regolamento (che sarebbe previsto solo per il caso di carta danneggiata) in base al quale il conducente deve:

a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato: informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma; la lettura del contachilometri e in caso di cambio veicolo anche la lettura del contachilometri del nuovo veicolo;

b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

Quindi, per i conducenti che abbiano chiesto il rinnovo della Carta del Conducente entro il termine di quindici giorni lavorativi prima della scadenza, sarà possibile condurre i mezzi dotati di cronotachigrafi digitali anche dopo la data di scadenza, fino a quando non riceveranno la nuova carta, fino ad un massimo di due mesi dalla data di scadenza.

La medesima proroga di due mesi vale anche per la sostituzione di carte danneggiate, rubate o smarrite a condizione che si sia rispettata la procedura prevista (denuncia di smarrimento/furto o restituzione della carta danneggiata entro sette giorni dall’evento) e che vi sia documentazione attestante tale attività. Si evidenzia in ogni caso che queste norme eccezionali sono valide solo fino al 30 giugno 2021, salvo proroghe ulteriori.

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