Published on Febbraio 19, 2021

Trasporto conto proprio: arriva la Carta di qualificazione del conducente (CQC) con rinnovo entro 2 anni dalla scadenza.

Come sappiamo con il termine CQC si intende la “Carta di Qualificazione del Conducente” ovvero l’abilitazione di guida professionale necessaria ai conducenti per il trasporto di merci o persone su strada. Il 2020 è stato un anno importante per le modifiche alle regole sull’utilizzo della CQC (Carta di qualificazione del conducente) che hanno ampliato notevolmente la platea di conducenti, anche non professionali, che operano per conto proprio e che dovranno ottenere la carta di qualificazione.  Una nuova circolare è stata poi emanata dal Ministero dei Trasporti dove si chiarisce come deve comportarsi il conducente che abbia la CQC scaduta da oltre due anni. Vediamo più da vicino la legge e cosa prevede.

Quali sono le principali novità e chi riguardano?

Entrando nel dettaglio la legge di riferimento è il Decreto Legislativo 286 del 21.11.2005 che recepisce la normativa europea (dal 13 al 21 gli articoli di interesse). Oggi la regola generale è la seguente: “L’attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica”. Prima del 2020, invece, l’obbligo della CQC era previsto per “L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E,”.

Attenzione alle deroghe

La differenza è evidente: oggi l’obbligo della CQC non è più riservato ai conducenti professionali, ma a tutti i conducenti dei mezzi per i quali sia prevista una patente da “C” in poi. Naturalmente ci sono alcune deroghe a tale obbligo che non prevedono la CQC per i conducenti di veicoli:
a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o messi a loro disposizione;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Quando un dipendente è obbligato a conseguire (o rinnovare) la CQC

Quando si parla di trasporto passeggeri e merci a fini “non commerciali” si intende: “qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale”.

L’inquadramento lavorativo come autista, fa presumere che lo stesso eserciti professionalmente la conduzione dei veicoli. Con la circolare del settembre 2020, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che, affinché la guida non rappresenti l’attività principale del dipendente, la stessa deve occupare meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo. Pertanto, solo un dipendente che, assunto da un’azienda che svolge trasporto in conto proprio, con mansioni diverse da quello dell’autista (ad es., come operaio, magazziniere) che risulta guidare per un periodo inferiore al 30% dell’orario di lavoro mensile, non sarà obbligato ad avere la CQC. Tutti gli altri, invece, assunti con mansione di autista o che guidano per più del 30% dell’orario di lavoro mensile saranno obbligati a conseguire (o rinnovare) la CQC.

Servono formazione e impegno

Per anni molti autisti non hanno rinnovato la CQC perché, ad esempio, guidano per aziende che svolgono attività di trasporto in conto proprio. Tale situazione ha fatto sorgere il problema della gestione dei rinnovi delle CQC scadute da più di due anni. Con diverse circolari il ministero dei Trasporti ha chiarito che, qualora il rinnovo della CQC non intervenga entro due anni dalla scadenza, oltre alla frequentazione del corso di rinnovo, sarà necessario sostenere l’esame di ripristino che, di fatto, corrisponde all’esame per il suo conseguimento. Si ricorda che è possibile svolgere il corso di formazione periodica a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la scadenza, richiedendo poi tempestivamente il rinnovo entro la stessa. In tal modo è sufficiente svolgere il corso senza esame finale. Infine, è bene ricordare che, nel caso di CQC scaduta, non è possibile continuare a condurre i mezzi sino al rinnovo.

Related news